Art. 3.
(Requisiti del facilitatore).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il facilitatore deve avere comunque esercitato le funzioni professionali per almeno cinque anni, dimostrabili per mezzo di un'attestazione, anche qualitativa, rilasciata da una associazione professionale censita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ovvero da un organismo indipendente, purché redatta sulla base della normativa prevista dall'organismo di normazione nazionale UNI o dagli organismi internazionali EN o ISO.
      2. Per godere dei benefìci della presente legge, l'azienda deve dichiarare che il facilitatore non ha avuto rapporti pregressi di dipendenza o di collaborazione duratura con l'azienda medesima o con aziende ad essa comunque collegate, né essere familiare del titolare o dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda.
      3. Il facilitatore non deve aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.